Carnevale leonfortese 2017. Divieto di vendita bevande in bottiglie di vetro

Data:
16 Febbraio 2017

Carnevale leonfortese 2017. Divieto di vendita bevande in bottiglie di vetro

Il Sindaco, con ordinanza n. 10 del 16/02/2017, ha vietato su tutto il territorio comunale la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro per le giornate di svolgimento delle manifestazioni di carnevale (19/02/2017 – 26/02/2017 – 28/02/2017) a partire dalle ore 12:00 di ogni giornata e fino alla fine delle manifestazioni di cui al programma. Questo divieto vale per tutte le attività autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, e in genere per tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande.

E’ vietato, altresì, l’abbandono in luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.

Le trasgressioni, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 2.11.1999, n.689.

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Ultimo aggiornamento

25 Maggio 2020, 19:39