Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione

Data:
21 Febbraio 2018

Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione

Le norme per lo svolgimento dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono contenute, fondamentalmente:

  • nel testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
  • nel testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
  • nella legge 3 novembre 2017, n. 165, che ha modificato i due testi unici per l’elezione di Camera e Senato.

L’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha stabilito che: “A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23”. Per effetto di tale disposizione devono ritenersi implicitamente abrogate quelle contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.

Per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, sono state predisposte, in forma semplificata, le unite istruzioni.

 

Ultimo aggiornamento

11 Giugno 2020, 18:53