Albo Giudici Popolari

Descrizione

L’Albo dei giudici popolari è l’elenco delle persone idonee all’ufficio di giudice popolare presso la Corte d’Assise e la Corte di Assise d’Appello.

L’Albo è costituito dai nominativi dei cittadini che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

La domanda d’iscrizione nell’elenco dei Giudici Popolari deve essere inoltrata dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari all’Ufficio Protocollo del Comune.

L’eventuale richiesta di cancellazione dall’Albo deve essere inoltrata nello stesso periodo all’Ufficio Protocollo del Comune.

Requisiti di accesso

  • residenza anagrafica nel Comune;
  • cittadinanza italiana;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
  • muniti di licenza di scuola media inferiore per i Giudici di Corte d’Assise e di licenza di scuola media superiore per i Giudici di Corte d’Assise d’Appello

Ai sensi dell’art. 12 L. 287/1951 non possono assumere l‘Ufficio di Giudice Popolare:

  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle forze armate dello Stato e di qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
  • ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione

Normativa di riferimento

L. 10/04/1951 n. 287

L. 27/12/1956 n. 1441

A chi bisogna rivolgersi

Tempi di risposta

L’aggiornamento viene effettuato negli anni dispari dal 1 aprile al 31 luglio.

Ufficio di riferimento

Ultimo aggiornamento

4 Giugno 2021, 12:03