Obbligo di raccolta delle deiezioni e obblighi di condotta per i proprietari di cani
Data:
11 Luglio 2024
Il Sindaco, con ordinanza n. 28 del 10 luglio 2024, ordina a tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di:
- provvedere immediatamente all’asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora gli animali sporchino le strade, le piazze, i portici, i marciapiedi, le aiuole, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini pubblici e tutte le aree pubbliche o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale;
- non lasciare che il cane vaghi liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni;
- avere sempre con sé quando si trova nelle aree sopraelencate insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un’igienica raccolta o rimozione delle deiezioni;
- depositare nei contenitori portarifiuti quanto raccolto,opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti;
- esibire, su richiesta della Pubblica Autorità, i predetti beni di raccolta e pulizia;
- utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l’apposita museruola qualora gli animali siano inseriti nel registro di cui all’art. 3 dell’ordinanza 3/3/2009 del Ministero del Lavoro della salute e delle Politiche Sociali;
- non lasciare liberi e custodire con le debite cautele animali pericolosi;
- impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo e non affidarne la custodia a persona inesperta, onde evitare che causino danni alle persona, alle piante, alle strutture presenti o ad altri animali, fermo restando che gli accompagnatori sono penalmente e civilmente responsabili di eventuali danni arrecati.
Sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell’esercizio dell’attività istituzionale.
Le trasgressioni alla presente ordinanza, ad eccezione dei casi per i quali è già prevista una specifica sanzione amministrativa pecuniaria e fatte salve comunque le disposizione di leggi e del codice penale in materia, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 ad 500,00, applicata ai sensi della Legge 24 novemrbe 1981 n. 689.
Ultimo aggiornamento
11 Luglio 2024, 09:38