Aggiornamento degli albi dei Giudici popolari
Data:
12 Aprile 2023
Si informa la cittadinanza che tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di Giudice Popolare di Corte di Assise o di Corte di Assise di appello e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio p. v. negli elenchi comunali.
I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana;
- Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
- Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d’Assise di Appello.
Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
- I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Ultimo aggiornamento
12 Aprile 2023, 09:37