Indicatore di tempestività dei pagamenti

Pubblicazione ai sensi dell’art. 33 del D.

Pubblicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013

 

La Legge n. 69/2009, all’art. 23, comma 5, prevede che al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, sul proprio sito internet un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”.
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 22 settembre 2014 ha definito anche le modalità di calcolo e di pubblicazione dell’indicatore annuale e, dal 2015, dell’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”.

Anno 2013
Tempo medio di pagamento determinato tra la data di arrivo (protocollo) della fattura e la data di emissione del mandato di pagamento:

  1. forniture e servizi (tutte le fatture) = gg. 210
  2. lavori e forniture per spesa di investimento = gg. 225

Anno 2014
Tempo medio di pagamento determinato tra la data di arrivo (protocollo) della fattura e la data di emissione del mandato di pagamento:

  1. forniture e servizi (tutte le fatture) = gg. 189
  2. lavori e forniture per spesa di investimento = gg. 20

 

Anno 2015
Tempo medio di pagamento determinato tra la data di arrivo (protocollo) della fattura e la data di emissione del mandato di pagamento:

1° trimestre 2015 al 31/03/2015

  1. forniture e servizi (tutte le fatture) = gg. 180
  2. lavori e forniture per spesa di investimento = gg. 192

2° trimestre 2015 al 30/06/2015

  1. forniture e servizi (tutte le fatture) = gg. 195
  2. lavori e forniture per spesa di investimento = gg. 20

 

3° trimestre 2015 al 30/09/2015

  1. forniture e servizi (tutte le fatture) = gg. 205
  2. lavori e forniture per spesa di investimento = gg. 150

Modalità di calcolo
L’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 22 settembre 2014 ha definito anche le modalità di calcolo e di pubblicazione dell’indicatore annuale e, dal 2015, dell’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti:
“transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
“giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
“data di pagamento”, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;
“data di scadenza”, i termini previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
“importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento

Periodi inesigibilità
sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Ultimo aggiornamento

28 Dicembre 2015, 09:50