Assegno di maternità L.448/98 art.66 – Assegno al nucleo familiare L.448/98 art.65. Disposizioni per l’anno 2021

Data:
22 Febbraio 2021

Assegno di maternità L.448/98 art.66  – Assegno al nucleo familiare L.448/98 art.65. Disposizioni per l’anno 2021

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 36 del 12 febbraio 2021, le rivalutazioni, per l’anno 2021 della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità. La variazione nella media 2020 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per ’anno 2021 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari allo -0,3 per cento (Comunicato ufficiale dell’ISTAT del 18gennaio 2021).

Pertanto, restano fermi per l’anno 2021 la misura e i requisiti economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità di cui al comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020.

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Ultimo aggiornamento

24 Agosto 2021, 09:47