Misure di prevenzione incedi anno 2021

Data:
28 Aprile 2021

Misure di prevenzione incedi anno 2021

Il Sindaco, ritenuto necessario assicurare la pulizia dei terreni ricadenti nel territorio del Comune di Leonforte, urbano ed extraurbano, al fine di eliminare ogni possibile pregiudizio alla salute e alla incolumità pubblica, in considerazione anche del fatto che:

  • nel territorio comunale, sia urbano che extraurbano, insistono appezzamenti di terreno oggetto di proprietà privata in stato di abbandono e ricoperti da vegetazione spontanea, stoppie, fieno ed erbacce, nonché rifiuti abbandonati;
  • l’incuria delle aree anzidette costituisce mezzo di diffusione di vegetazione infestante, di proliferazione di insetti responsabili di malattie epidemiche, nonché di presenza di roditori;
  • la presenza di vegetazione disseccata nei predetti appezzamenti di terreno costituisce possibile causa di incendi, soprattutto in ragione della stagione estiva e delle relative temperature;

con propria ordinanza n. 28 del 28/04/2021 ha adottato le seguenti misure di prevenzione incendi:

  1. Ai proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all’interno del territorio, urbano ed extraurbano, del Comune di Leonforte, di provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno 2020 al decespugliamento, asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, nonché rifiuti o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere causa di incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco avente la larghezza di 20 metri;
  2. È fatto espresso divieto a chiunque, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, di accendere fuochi per la bruciatura di paglia, degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
  3. È fatto espresso divieto a chiunque, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, e in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade, di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville o brace;
  4. È fatto divieto di fumare, gettare mozziconi di sigarette o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie;
  5. È fatto divieto di adoperare fuochi d’artificio in occasione di festività in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;

Invita, altresì, chiunque avvisti un incendio nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale, di dare immediato avviso al Corpo Forestale mediante il numero 1515, ai Vigili del Fuoco, alle autorità di P.S., al Comando di Polizia Municipale.

La violazione della presente ordinanza sarà assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra euro 50,00 ed euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato.

Allegati (1)

Ultimo aggiornamento

28 Aprile 2021, 11:01