Integrazione misure per il contrasto all’emergenza epidemiologica e sanitaria COVID-19 sul territorio

Data:
18 Gennaio 2021

Integrazione misure per il contrasto all’emergenza epidemiologica e sanitaria COVID-19 sul territorio

Il Sindaco, ritenuto necessario e urgente adottare ulteriori misure straordinarie di protezione civile e prorogare quelle già adottate ai fini del contrasto all’emergenza COVID-19, con propria ordinanza n. 5 del 18 gennaio 2021, per quanto di propria competenza e con riguardo al territorio, urbano ed extraurbano di questo Comune, ordina:

  1. La chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, di Piazza IV Novembre e di Piazza Carella;
  2. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 31.01.2021 l’accesso ai locali del Palazzo Municipale e delle sedi periferiche è consentito solo al sindaco, ai membri della giunta comunale, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri Comunale, ai capisettore, nonché ai dipendenti autorizzati con successivi provvedimenti dei capisettore allo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza ovvero per la gestione e/o riparazione del server, hardware e software in utilizzo all’Ente per non impedire le telecomunicazioni e l’accesso ai dipendenti comunali per lo svolgimento del lavoro agile;
  3. È inoltre consentito l’accesso ai locali del Palazzo Municipale e delle sedi periferiche ai professionisti (a titolo meramente esemplificativo: ingegneri, architetti, geometri, avvocati, titolari di imprese) solo per comprovati motivi di lavoro e previo appuntamento da concordare con i responsabili di settore;
  4. le seguenti siano definite quali “attività indifferibili da rendere in presenza”: Attività della protezione civile; Attività della polizia municipale; Attività dello stato civile e della polizia mortuaria; Attività urgenti dei servizi sociali; Attività del protocollo comunale; Attività urgenti dei servizi finanziari (pagamento delle forniture, stipendi, personale, ecc.); Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico; Attività della segreteria comunale collegate all’emergenza sanitaria in corso; Attività del centralino; Attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti; Attività di gestione del patrimonio; Attività connesse al ripristino e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, (ufficio manutenzioni, tumulazioni e servizi cimiteriali, interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio, logistica ed approvvigionamenti, supporto alle attività di controllo);
  5. Assicurare l’espletamento delle attività e dei servizi essenziali dell’Ente, di cui al precedente punto 4) e come individuati dalla legge, per il tramite dello svolgimento delle attività lavorative da parte dei dipendenti mediante il ricorso al lavoro agile e alle turnazioni presso gli uffici, garantendo il rispetto delle distanze di sicurezza e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ai turni di reperibilità, da regolamentare con successivi provvedimenti dei capisettore;
  6. L’espletamento delle attività di competenza dei capisettore e dei responsabili di servizi deve essere reso “in presenza”, salvo comprovate esigenze di necessità e di salute, opportunamente documentate;
  7. Con successivi appositi provvedimenti dei capisettore verrà regolamentata l’attività lavorativa da rendere in presenza in ossequio a quanto disposto dall’articolo 263 del c.d. “decreto rilancio”, nonché dai successivi provvedimenti;
  8. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 31.01.2021 l’accesso al pubblico presso gli uffici comunali sarà consentito solo su appuntamento da concordare telefonicamente con i medesimi uffici all’uopo interessati, previa valutazione della sussistenza di comprovati motivi di urgenza e di necessità;
  9. È altresì sospesa l’attività di ricezione del pubblico per il pagamento delle sanzioni ammnistrative che potrà avvenire presso gli uffici postali o per il tramite di altri sistemi di pagamento;
  10. Le predette limitazioni non si applicano alle dichiarazioni di nascita e di decesso;
  11. È consentita la consegna di atti e posta in entrata la cui ricezione avverrà esclusivamente tramite gli addetti al servizio URP, posto al piano terra del Palazzo Municipale; questi ultimi provvederanno alla consegna presso il servizio di protocollo anche ai fini del rilascio agli utenti della ricevuta di avvenuta ricezione e solo se l’utente non può avvalersi del servizio di posta elettronica certificata; le predette limitazioni non si applicano agli addetti al recapito di Poste Italiane S.p.A., agli ufficiali giudiziari o agli addetti di altre ditte che svolgono il servizio di recapito; la consegna degli atti giudiziari avverrà per il tramite del servizio di Staff del Sindaco;
  12. Sono consentite tutte le attività afferenti alla progettualità dei cantieri di servizi da espletarsi nel rispetto delle norme sulle distanze di sicurezza e con l’impiego dei dispositivi di protezione individuale;
  13. L’accesso ai locali del Palazzo Municipale e delle sedi periferiche da parte degli addetti ai cantieri di servizi è limitato solo ai fini dell’espletamento delle attività lavorative o negli orari e con le modalità di apertura al pubblico;
  14. L’accesso del pubblico ai locali del Palazzo Municipale e delle sedi periferiche è consentito solo agli utenti muniti di mascherina;
  15. È fatto obbligo ai membri della Giunta Comunale, ai Consiglieri Comunali e a tutto il personale dipendente di indossare la mascherina all’interno degli uffici comunali;
  16. È fatto obbligo ai capisettore di assegnare il personale in modo tale da assicurare la presenza di un massimo di due impiegati per stanza, fermo restando l’obbligo di rispetto della distanza interpersonale; è vietato sostare nei corridoi.

In caso di violazione delle ordinanze sindacali n. 3 del 11.01.2021 e n. 5 del 18.01.2021 verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
Il pagamento in misura ridotta è determinato ai sensi dell’articolo 16 della legge 689/81.

Allegati (2)

Ultimo aggiornamento

20 Gennaio 2021, 12:12