Ulteriori misure per il contrasto all’emergenza epidemiologica e sanitaria da Covid-19

Data:
16 Marzo 2021

Ulteriori misure per il contrasto all’emergenza epidemiologica e sanitaria da Covid-19

Il Sindaco, ritenuto necessario e urgente adottare ulteriori misure straordinarie di protezione civile e prorogare quelle già adottate ai fini del contrasto all’emergenza Covid 19, con proprie ordinanze n. 15 del 15 marzo 2021 e 16 del 16 marzo 2021, ordina fino al 06 aprile 2021 compreso, le seguenti misure ristrettive:

  1. La chiusura di tutti i circoli culturali e ricreativi, di ogni tipo, presenti all’interno del territorio del Comune di Leonforte;
  2. La chiusura di tutti gli impianti e delle strutture sportive di proprietà del Comune, fatta salva la possibilità per il personale addetto di accedervi ai fini dell’espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, e ad accezione della pista di atletica di cui allo Stadio comunale ai soli fini dell’espletamento delle attività motorie individuali;
  3. La chiusura al pubblico, per l’intera giornata, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti, alle abitazioni private e ai luoghi di culto eventualmente ivi presenti, delle seguenti vie e piazze:
    • Piazza Saetta Livatino;
    • Largo Melvin Jones;
    • Via A. Musco;
    • Piazza Europa;
    • Piazza della Repubblica;
    • Villa Bonsignore;
    • Villa Comunale;
    • C.da Cernigliere, area antistante il simulacro della “Madonnina del Cernigliere;
    • Piazza Giulia;
    • Parco giochi ubicato accanto il distributore di benzina “Esso”;
    • Piazza IV Novembre;
    • Piazza Carella;
    • Piazza San Francesco;
    • Spazio antistante la Granfonte, esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle ore 15:00 alle ore 5:00 del giorno successivo;
    • Piazza Grillo.
  4. È vietato lo stazionamento davanti agli esercizi commerciali, fatta eccezione per chi attende il turno di accesso agli stessi;
  5. Per le attività esercenti la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie e assimilati), fermo restando il divieto di consumazione all’interno degli stessi, ai fini dell’asporto è consentito sostare davanti ai suddetti esercizi commerciali solo alle persone che intendono accedervi per effettuare acquisti e in un numero massimo di tre persone per volta;
  6. Fino alla data di vigenza della presente ordinanza è sospesa l’efficacia di ogni provvedimento concessorio avente ad oggetto l’occupazione del suolo pubblico nei confronti degli esercizi commerciali di cui al punto 5) ed è, dunque, fatto loro divieto di ubicare sedie e tavoli fuori dal proprio locale;
  7. È vietato lo stazionamento in prossimità delle scuole consentendo la fermata solo per il tempo strettamente necessario al fine di accompagnare o prelevare l’alunno dalla scuola;
  8. È vietato lo stazionamento in prossimità dei luoghi di culto anche all’inizio o al termine delle funzioni religiose;
  9. Lo stazionamento e la circolazione di più di tre persone a una distanza inferiore di un metro l’una dall’altra, ai fini della presente ordinanza, è da intendersi quale assembramento sanzionabile, salvo che trattasi di persone conviventi;
  10. L’accesso ai locali del Palazzo Municipale e delle sedi periferiche è consentito al Sindaco, ai membri della Giunta Comunale, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri Comunali, ai Capisettore, ai componenti del Centro Operativo Comunale per l’emergenza COVID 19, nonché ai dipendenti autorizzati con successivi provvedimenti dei caposettore allo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza ovvero per la gestione e/o riparazione del server, hardware e software in utilizzo all’Ente per non impedire le telecomunicazioni e l’accesso ai dipendenti comunali per lo svolgimento del lavoro agile;
  11. È inoltre consentito l’accesso ai locali del Palazzo Municipale e delle sedi periferiche ai professionisti (a titolo meramente esemplificativo: ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti, geometri, titolari di imprese ecc.) solo per comprovati motivi di lavoro e previo appuntamento da concordare con i responsabili di settore;
  12. le seguenti siano definite quali “attività indifferibili da rendere in presenza”: Attività della protezione civile; Attività della polizia municipale; Attività dello stato civile e della polizia mortuaria; Attività urgenti dei servizi sociali; Attività del protocollo comunale; Attività urgenti dei servizi finanziari (pagamento delle forniture, stipendi, personale, ecc.); Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico; Attività della segreteria comunale collegate all’emergenza sanitaria in corso; Attività del centralino; Attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti; Attività di gestione del patrimonio; Attività connesse al ripristino e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, (ufficio manutenzioni, tumulazioni e servizi cimiteriali, interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio, logistica ed approvvigionamenti, supporto alle attività di controllo);
  13. Assicurare l’espletamento delle attività e dei servizi essenziali dell’Ente, di cui al precedente punto 6) e come individuati dalla legge, per il tramite dello svolgimento delle attività lavorative da parte dei dipendenti mediante il ricorso al lavoro agile, alle turnazioni presso gli uffici, garantendo il rispetto delle distanze di sicurezza e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ai turni di reperibilità, da regolamentare con successivi provvedimenti dei capisettore;
  14. L’espletamento delle attività di competenza dei caposettore e dei responsabili di servizi deve essere reso in presenza, salvo compravate esigenze di necessità o di salute, deve essere reso “in presenza”;
  15. L’accesso al pubblico presso gli uffici comunali sarà consentito solo su appuntamento da concordare telefonicamente con i medesimi uffici all’uopo interessati ovvero per il tramite dell’URP, previa valutazione della sussistenza di comprovati motivi di urgenza e necessità;
  16. È sospesa l’attività di ricezione del pubblico per il pagamento delle sanzioni amministrative che potrà avvenire presso gli uffici postali o per il tramite di altri sistemi di pagamento;
  17. Le predette limitazioni non si applicano alle dichiarazioni di nascita e di morte;
  18. È consentita la consegna di atti e posta in entrata la cui ricezione avverrà esclusivamente tramite gli addetti al servizio URP, posto al piano terra del Palazzo Municipale; questi ultimi provvederanno alla consegna presso il servizio di protocollo anche ai fini del rilascio agli utenti della ricevuta di avventa ricezione e solo se l’utente non può avvalersi del servizio di posta elettronica certificata; le predette limitazioni non si applicano agli addetti di Poste Italiane S.p.A., agli ufficiali giudiziari o gli addetti di altre ditte che svolgono il servizio di recapito; la consegna degli atti giudiziari avverrà per il tramite del servizio di Staff del Sindaco;
  19. Sono consentite tutte le attività afferenti alla progettualità dei cantieri di servizi da espletarsi nel rispetto delle norme sulle distanze di sicurezza e con l’impiego dei dispositivi di protezione individuale;
  20. L’accesso ai locali del Palazzo Municipale e delle sedi periferiche da parte degli addetti ai cantieri di servizi è limitato solo ai fini dell’espletamento delle attività lavorative o negli orari e con le modalità di apertura al pubblico;
  21. L’accesso ai locali del Palazzo Municipale e delle sedi periferiche è consentito solo agli utenti muniti di mascherina;
  22. È fatto obbligo ai membri della Giunta, ai consiglieri comunali e a tutto il personale dipendente di indossare la mascherina all’interno degli uffici comunali;
  23. È fatto obbligo ai caposettore di assegnare il personale in modo tale da assicurare la presenza di un massimo di due impiegati per stanza, fermo restando l’obbligo di rispetto della distanza interpersonale; è vietato sostare nei corridoi.
  24. Al Comandante della Polizia Municipale di quantificare il numero di ore di lavoro straordinario del personale operativo impiegato già espletato a far data dall’01.03.2020 e da espletare per il periodo di persistenza dell’emergenza e comunque per i prossimi 90 giorni nell’ambito delle attività di controllo del territorio;
  25. Al Comandante di Polizia Municipale di individuare le aree del centro abitato che, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza sottesi alla presente ordinanza, necessitino di implementazione della pubblica illuminazione;
  26. Al responsabile del Settore Tecnico di porre in essere, tenuto conto delle ragioni di necessità e di urgenza, ogni atto necessario per i fini di cui al precedente punto 25).

In caso di violazione della presente ordinanza sindacale verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. Il pagamento in misura ridotta è determinato ai sensi dell’articolo 16 della legge 689/81.
Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’articolo 17 della legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

Allegati (2)

Ultimo aggiornamento

16 Marzo 2021, 09:45