Codice Disciplinare

Il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali contiene anche un nuovo Codice disciplinare (art. 59) che sostituisce quello contenuto nell’art. 3 del CCNL 11.4.2008.

Il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali contiene anche un nuovo Codice disciplinare (art. 59) che sostituisce quello contenuto nell’art. 3 del CCNL 11.4.2008. Il comma 11 dell’art. 59 dispone che al codice disciplinare “deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale”, in conformità all’art. 55, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. 165/2001. Esso si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il codice disciplinare, unitamente alle altre norme sulla responsabilità disciplinare contenute nel titolo VI del CCNL delle funzioni locali, viene pertanto pubblicato nel sito istituzionale nelle seguenti sezioni:

– albo pretorio on line, permanentemente;
– amministrazione trasparente, sotto-sezione di primo livello “disposizioni generali”, sottosezione di secondo livello “atti generali”, sotto-sezione di terzo livello “codice disciplinare”.

Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli da 55 a 55-novies del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. 

Ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del D.Lgs.. 165/2001 si pubblica sul sito istituzionale il codice disciplinare dei dipendenti del comparto “Funzioni locali”. La pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.

 

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Ultimo aggiornamento

18 Giugno 2019, 18:38