Albo Giudici Popolari
Descrizione
L’Albo dei giudici popolari è l’elenco delle persone idonee all’ufficio di giudice popolare presso la Corte d’Assise e la Corte di Assise d’Appello.
L’Albo è costituito dai nominativi dei cittadini che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
La domanda d’iscrizione nell’elenco dei Giudici Popolari deve essere inoltrata dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari all’Ufficio Protocollo del Comune.
L’eventuale richiesta di cancellazione dall’Albo deve essere inoltrata nello stesso periodo all’Ufficio Protocollo del Comune.
Requisiti di accesso
- residenza anagrafica nel Comune;
- cittadinanza italiana;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- muniti di licenza di scuola media inferiore per i Giudici di Corte d’Assise e di licenza di scuola media superiore per i Giudici di Corte d’Assise d’Appello
Ai sensi dell’art. 12 L. 287/1951 non possono assumere l‘Ufficio di Giudice Popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e di qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione
Normativa di riferimento
L. 10/04/1951 n. 287
L. 27/12/1956 n. 1441
A chi bisogna rivolgersi
Tempi di risposta
L’aggiornamento viene effettuato negli anni dispari dal 1 aprile al 31 luglio.
Ufficio di riferimento
Ultimo aggiornamento
4 Giugno 2021, 12:03