Disposizioni di sicurezza durante le manifestazioni carnascialesche 2020
Data:
17 Febbraio 2020

Si comunica alla cittadinanza che con ordinanza sindacale n. 3 del 14/02/2020 è stata vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro durante le manifestazioni carnascialesche 2020. Il divieto di vendita è valido su tutto il territorio comunale e riguarda i titolari di:
- Posteggi autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica;
- Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- Esercizi commerciali ed artigianali abilitati alla vendita per asporto;
- Distributori automatici per la vendita di alimenti e bevande.
Restano validi i divieti e le limitazioni già disposti nella determinazione sindacale n. 44 del 02/08/2018.
Inoltre con ordinanza sindacale n. 4 del 14/02/2020 è assolutamente vietato:
1. vendere, detenere o far uso di materiale esplodente o infiammabile di qualsiasi natura;
2. vendere, detenere o far uso manganelli, martelletti, bastoni, ecc;
3. vendere, detenere o far uso di oggetti atti ad offendere o disturbare le persone (pistole ad aria compressa esplodenti pallini di gomma o plastica, contenitori atti a spruzzare acqua o altri liquidi, ecc.);
4. vendere, detenere o far uso di bombolette spray contenenti schiuma o qualsiasi altro liquido imbrattante;
5. vendere, detenere o far uso di coriandoli prodotti con carta di rifiuto o di giornale o comunque di materiale di scarto. La vendita dei coriandoli è consentita esclusivamente in pacchi preconfezionati.
L’inosservanza delle norme stabilite nelle presenti ordinanze è punita con la sanzione prevista dall’art. 650 del c.p.
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Ultimo aggiornamento
25 Maggio 2020, 19:40