Divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro

Data:
2 Agosto 2018

Divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro

Il Sindaco, con ordinanza n. 44 del 02 agosto 2018, per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha emanato il divieto di vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande, anche alcoliche, in contenitori di vetro, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni dell’anno e su tutto il territorio comunale.

Il divieto riguarda le seguenti tipologie di attività commerciali:

  • attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
  • circoli privati;
  • distributori automatici;
  • attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;
  • operatori del commercio su aree pubbliche, compreso gli operatori che si installano in occasione della Festa Patronale e per altre festività.

E’ fatto divieto anche di consumare su suolo pubblico bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro, fatto salvo l’utilizzo delle stesse all’interno dei locali e nelle pertinenze esterne autorizzate degli esercizi di somministrazione di bevande garantiti con il servizio ai tavoli, onerando in questi casi i titolari e/o gestori a garantire il ritiro dei contenitori in vetro, nonché il divieto di abbandono, in qualsiasi orario, nelle aree pubbliche, di contenitori di vetro, di metallo o di altra natura da parte di chiunque.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 25 ad € 500, come stabilito dall’art.
7 bis del D. Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 02.11.1999 n. 689.

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Ultimo aggiornamento

5 Giugno 2020, 16:31