Interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi adiacenti con le strade

Data:
29 Novembre 2019

Interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi adiacenti con le strade

Il Sindaco premesso che il mutamento del clima porta sempre più spesso al verificarsi di eventi meteorici di straordinaria portata, che aggravano le già precarie condizioni di tutte le arterie stradali, comprese quelle comunali e vicinali; considerato che dagli accertamenti tecnici effettuati è emerso che gran parte dei danni provocati alle infrastrutture come prima individuate siano stati e sono cagionati da comportamenti negligenti e, comunque, non corretti nella manutenzione e coltivazione dei terreni, della rete scolante e della vegetazione in fregio alle stesse, ordina a tutti i proprietari e/o ai conduttori a qualsiasi titolo dei terreni confinanti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del Comune di Leonforte a:
a) provvedere immediatamente a rimuovere senza indugio alberi, ramaglie e terriccio provenienti
dai propri fondi e caduti sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;

b) intervenire prontamente effettuando la pulizia degli attraversamenti intubati di cunette per l’accesso ai propri fondi

c) provvedere regolarmente a curare con diligenza e sistematicamente le produzioni vegetali erbacee, arboree e arbustive insistenti sui propri fondi e prospicenti le sedi stradali e che provocano o possono provocare, per effetto del loro naturale sviluppo, restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada pubblica confinante;

d) asportare le siepi, le alberature e la vegetazione in generale che sì protende oltre il ciglio tra proprietà e fosso stradale ed in tutti i casi in cui la stessa si protenda all’interno del margine stradale, o nasconda o limiti la visibilità della segnaletica stradale o possa rischiare di collassare sulla sede stradale. La visibilità e quindi la potatura dovrà essere garantita sino ad una altezza di 5 m, o sino a quella dei corpi illuminanti nel caso interferisca con la pubblica illuminazione e con la corretta fruibilità e funzionalità della strada. Qualora vi fosse necessità di intervenire in via d’urgenza per eliminarne le parti prominenti, nulla sarà dovuto per eventuali danni alla vegetazione oggetto d’intervento;

e) manutentare le ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato
tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno
(fabbricati e muri di qualsiasi genere), lo smottamento del terreno, l’ingombro delle pertinenze
e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada,
altresì realizzando, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire
interventi che possono causare e accentuare i predetti eventi;
f) mantenere, per lo scavo di fossi o canali lungo il confine una distanza dal confine stesso
uguale alla profondità del fosso o canale;
g) effettuare l’aratura in maniera parallela al tracciato della strada e mantenerla ad un limite non
inferiore a 3 m dal piede del rilevato stradale o dal ciglio superiore della scarpata di monte;
h) predisporre scoline per la regimazione delle acque nei campi, con interasse di max 80 m per
appezzamenti con pendenze medie del terreno inferiori al 40%, max 60 m per pendenze
superiori;
i) adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi
danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle
strade confinanti con i propri fondi.

 

Allegati

Allegati (1)

Ultimo aggiornamento

5 Giugno 2020, 16:30