Misure di prevenzione incendi anno 2020

Data:
6 Maggio 2020

Misure di prevenzione incendi anno 2020

Il Sindaco, considerato che nel territorio comunale, sia urbano che extraurbano, insistono appezzamenti di terreno oggetto di proprietà privata in stato di abbandono e ricoperti da vegetazione spontanea, stoppie, fieno ed erbacce, nonché rifiuti abbandonati e considerato altresì che l’incuria delle aree anzidette costituisce mezzo di diffusione di vegetazione infestante, di proliferazione di insetti responsabili di malattie epidemiche, nonché di presenza di roditori e che la presenza di vegetazione disseccata nei predetti appezzamenti di terreno costituisce possibile causa di incendi, soprattutto in ragione della stagione estiva e delle relative temperature, con propria ordinanza n. 22 del 06/05/2020, ordina:

  1. Ai proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all’interno del territorio, urbano ed extraurbano, del Comune di Leonforte, di provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno 2020 al decespugliamento, asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, nonché rifiuti o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere causa di incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco avente la larghezza di 20 metri;
  2. È fatto espresso divieto a chiunque, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, di accendere fuochi per la bruciatura di paglia, degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
  3. È fatto espresso divieto a chiunque, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, e in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade, di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville o brace;
  4. È fatto divieto di fumare, gettare mozziconi di sigarette o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie;
  5. È fatto divieto di adoperare fuochi d’artificio in occasione di festività in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;

Invita, altresì, chiunque avvisti un incendio nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale, di dare immediato avviso al Corpo Forestale mediante il numero 1515, ai Vigili del Fuoco, alle autorità di P.S., al Comando di Polizia Municipale.

Allegati (1)

Ultimo aggiornamento

28 Aprile 2021, 10:40