Matrimonio religioso

Descizione

Il matrimonio religioso, viene celebrato secondo il rito cattolico o altro rito riconosciuto dallo Stato Italiano. Il Matrimonio celebrato secondo il rito cattolico produce effetti civili e prende il nome di “matrimonio concordatario” . Gli sposi devono presentarsi all’Ufficio Matrimoni con i propri documenti d’identità per richiedere la pubblicazione di matrimonio.

La pubblicazione di matrimonio si sviluppa in due fasi:

  1. Fase istruttoria
    Gli sposi, o uno solo di loro, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (procura speciale), devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi, per l’avvio del procedimento.
    L’ufficiale di stato civile dopo aver acquisito e verificato i documenti necessari , stabilisce la data delle pubblicazioni di matrimonio.
  2. Pubblicazione
    Entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico, devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all’ufficio matrimoni.
    Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.

Documenti necessari

  • Richiesta di pubblicazione rilasciata dal  ministro di culto.
  • Documento di identità valido dei nubendi

 

Costi

Per pubblicazioni:
Se gli sposi sono entrambi residenti nel Comune di Leonforte n.1 marca da 16,00 euro.
Se uno dei due non è residente n. 2 marche da 16,00 euro.

 

Normativa di riferimento

  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e circolari integrative.
  • L. n. 449 dell’11 agosto 1984, “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese”
  • L. n. 516 del 22 novembre 1988 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno”..
  • L. n. 101 dell’8 marzo 1989 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane”.
  • R.D. n. 289 del 28 febbraio 1930 “Norme per l’attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato”.
  • R.D. n. 847 del 27 maggio 1929 “Disposizioni per l’applicazione del Concordato dell’11/2/29 tra la Santa Sede e l’Italia”.
  • C.c. art. 84 e segg.

 

Note

Il regime patrimoniale che, per legge, regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni. Gli sposi che intendono regolare i loro rapporti patrimoniali con la separazione dei beni devono comunicarlo al Ministro di culto.

 

A chi bisogna rivolgersi

Ufficio di Stato Civile

Tel: 0935-665141

Mail: statocivile@comuneleonforte.it

PEC: stato.civile@pec.comune.leonforte.en.it

Responsabile del Procedimento: Roberti Domenica

 

Orari di apertura al pubblico

Per le pubblicazioni Lunedì dalle ore 8:30 alle ore 11:30

 

Ufficio di riferimento

Settore 1° – Affari Generali – Servizi Demografici

Corso Umberto n. 231

94013 – Leonforte (En)

Piano terra – lato destro

Ultimo aggiornamento

7 Gennaio 2016, 12:43